Nell'accezione più generica e nella coscienza comune l'anima sarebbe il principio vitale dell'uomo di cui costituirebbe la parte immateriale.
Rimandiamo ad altra sede una eventuale sintesi delle concezioni religiose e filosofiche che si sono succedute nei secoli per tracciare, qui di seguito, alcuni tratti iconografici e di legislazione sull'anima, cercando di non assumere atteggiamenti parziali o ironici, ma senza, tuttavia, neppure annullare le sfaccettature folcloriche ed il giusto humor ad essi collegato.
Gli Egiziani rappresentavano l'anima del defunto sotto forma di sparviero.
I Greci immaginavano le anime dei morti come dei piccoli "idoli" nudi, alati, volanti che possiamo ammirare sulla ceramica attica dipinta sia in scene di combattimento, librate sopra i guerrieri morenti, sia a illustrazione della psicostasia con Ermete che pesa sulla bilancia le anime dei morti guerrieri, rappresentate in forma di minuscole figurine alate, sia in "lekiti" funerarie con le stesse piccole figure alate volanti intorno alla barca di Caronte.
Queste anime sono talvolta trasformate, nella concezione greca, in geni demoniaci, detti Cere, "Kires", che in origine probabilmente erano sinonimi di "psichè", anime.
Gli etruschi, in scene d'oltretomba, raffiguravano, in qualche caso, l'ombra del morto con sembianze umane come quella di Patroclo presente al sacrificio dei prigionieri troiani; ma in genere riproducevano il defunto nei suoi vari momenti del viaggio agli inferi.
Nel mondo ellenistico e romano vigeva la raffigurazione del "genio" che si avvicinava come concetto a quella dell'anima, la quale, in scene funerarie, è talvolta simboleggiata dalla figura alata di Psiche che ricompare pure nell'arte paleocristiana.
Come "Psiché" venivano rappresentate le anime dei morti persino negli affreschi della sinagoga di Dura-Europo.
In scene di apoteosi e di ascesa al cielo compare invece, quasi sempre, il defunto stesso trasportato da un'aquila o da un genio.
Nell'arte paleocristiana l'anima è rappresentata spesso in figura di "orante" o simboleggiata dalla colomba, dal cervo o dalla pecora; mentre il pavone era il simbolo della sua immortalità.
Nel Medioevo l'anima era raffigurata come un "infante" nudo o in fasce (confronta le rappresentazioni della Dormitio Virginis) ed altre volte in atto di uscire dalla bocca del morente (ciò a partire dal sec. XIV°ree;). Nel Medioevo si preferiva, inoltre, raffigurare le anime con le loro insegne gerarchiche e i loro tratti individuali, mentre dal Rinascimento in poi si preferiva raffigurarle ignude. Con l'età Barocca la rappresentazione dell'anima è divenuta un soggetto iconografico a sè.
Nell'ambito del diritto si sono articolate varie "disposizioni per l'anima", intendendo, in senso lato, qualsiasi liberalità a scopo di beneficenza o di culto e perciò anche l'elemosina; in senso più ristretto, qualsiasi liberalità tra vivi o a causa di morte, avente per oggetto la celebrazione di messe in suffragio di un'anima. Fin dai primi tempi della Chiesa le disposizioni per l'anima ebbero grande sviluppo. Giustiniano favorì i testamenti per l'anima o "ad pias causas" e la Chiesa sancì inoltre che si potesse commettere l'intero asse ereditario a un fiduciario con obbligo di esaurirlo in scopi pii.
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Nell'età moderna c'è stata una forte reazione da parte degli Stati contro il dilagare dei lasciti per l'anima, limitando la somma disponibile per l'anima (Modena, Parma), o convertendo parzialmente o totalmente le disposizioni per l'anima in disposizioni di beneficenza (Piemonte, Austria), o infine dichiarando "nullo e come non fatto il testamento di cui è istituita erede l'anima propria" (Napoli).
Il vigente Codice Civile italiano all'articolo 629 così recita testualmente: 629. Disposizioni a favore dell'anima. "Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegare a tale fine. Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario e si applica l'articolo 648. Il testatore può designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento (art. 700)".
La questione, ampiamente dibattuta, sulla trasformabilità dei lasciti per l'anima a favore della pubblica beneficenza, in base all'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ha perso gran parte della sua importanza, sia perchè si ammette che la legge sulla trasformabilità si riferisce solo ai lasciti anteriori al 1890, sia perchè dal 1926 è stato disposto ai prefetti di provvedere alle trasformazioni residue entro due anni.
Certo sarebbe interessante condurre indagini specifiche per stabilire il meccanismo d'azione, biochimico-elettrofisiologico, con cui i soldi riescono a "bonificare" un'anima "cattiva".