Il giudice di pace è stato istituito col la legge 21 Novembre 91 n°ree;374 , entrata in vigore il 30 aprile 1995.
In attesa delle disposizioni di attuazione che renderanno praticabile l'esercizio della giurisdizione penale in materia di contravvenzioni e di delitti punibili con la pena della multa, anche in alternativa alla reclusione, previsto dalla legge istitutiva dell'Ufficio, attualmente il giudice di pace esercita la propria giurisdizione in materia civile, vale a dire nelle controversie tra parti; una parziale competenza in materia di opposizione a ingiunzioni e sanzioni amministrative di cui alle ll.689/91 e 309/90, originariamente prevista, è stata cancellata dalla l. 20 dicembre 1995.
Il giudice di pace è un magistrato onorario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica , previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura su proposta formulata dal Consiglio Giudiziario competente per territorio, integrato da cinque rappresentanti desegnati dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori.
Requisiti richiesti sono: la cittadinanza italiana, il godimento di diritti civili e politici, non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottosposto a misure di prevenzione o di sicurezza, l'età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70(senza alcun limite di età se procuratori legali o notai), la laurea in giurisprudenza, non esercitare attività lavorativa dipendente pubblica o privata, e la residenza in un Comune del circondario del Tribunale in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace (non richiesta per i legali e per i notai).
Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono.
La durata della nomina a giudice di pace è di quattro anni , rinnovabili una sola volta .
Competenza Territorialmente, il giudice di pace ha la competenza nel mandamento nel cui capoluogo esercita la propria attività , determinato secondo i confini alla data di entrata in vigore della l. 30/1989, ovverosia nell'ambito delle attuali singole sedi , principali o distaccate , delle preture circondariali.
Per valore, il giudice di pace esercita la propria funzione nelle cause relative a beni mobili sino a cinque milioni , e sino a lire trenta milioni nelle cause di risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti .
Infine, è competente per materia , qualunque ne sia il valore , nelle cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze riguardo al piantamento di alberi e siepi, in quelle relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio nelle case, ed in quelle relative a proprietari e detentori d'immobili abitativi in materia d'immissione moleste.
Procedimento Davanti al giudice di pace, le parti possono stare in giudizio personalmente, quando la causa non supera il valore di un milione di lire ; negli altri casi , occorre l'assistenza di un difensore a meno che il giudice, in considerazione della natura ed entità della causa, non autorizzi la parte che l'abbia richiesto a stare in giudizio di persona .
Quando il valore della causa non eccede i due milioni di lire, il giudice di pace decide secondo equità , vale a dire prescindendo dall'applicazione dello stesso diritto.
In questo caso, la sentenza è inappellabile.
Inoltre, il giudice di pace (come il pretore)può disporre d'ufficio la prova testimoniale e formularne i capitoli , quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.
La domanda (anche verbale : in questo caso il giudice di pace fa redigere processo verbale da notificare a cura dell'attore) si propone mediante citazione a comparire ad udienza fissa , e deve contenere , oltre l'indicazione del giudice e delle parti , l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell' oggetto . Il termine tra la notifica e la data di comparizione non deve essere inferiore a trenta giorni . L'udienza sarà tenuta nel giorno indicato o, se quel giorno il giudice non tiene udienza, in quella immediatamente successiva.
Le parti possono costituirsi depositando in cancelleria l'atto di citazione con la relata di notifica ed il proprio fascicolo con i documenti allegati , oppure direttamente in udienza.
Il procedimento avanti al giudice di pace si svolge per il resto secondo le norme relative a quello avanti al Tribunale, tranne alcune altre specificazioni che lo rendono più semplice e più celere , tant'è che numerose cause vengono definite già alla prima udienza di trattazione: in tale sede , il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Le parti stesse possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto , il quale deve comprendere la facoltà di transigere e conciliare per conto del rappresentato.
Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti a fondamento della propria domanda , le difese e le eccezioni, a produrre documenti ed a richiedere eventuali mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dall'attività svolta dalle parti in prima udienza, il giudice fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.
Infine , quando ritiene che la causa sia matura per la decisione , invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa. la sentenza è depositata entro quindici giorni dalla discussione .
L'appello si propone avanti al Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza , nel termine di trenta giorni dalla notifica.