Ha preso avvio dal 1 aprile 1996, con l'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e di quelle regionali (che sostituiscono quali organi giurisdizionali rispettivamente le commissioni tributarie di I e II grado), il nuovo processo tributario, disciplinato dal d.lgs. 546/92. Non esercita più funzione la Commissione Tributaria Centrale, che opererà sino ad esaurimento dei processi pendenti davanti ad essa, da definirsi comunque entro il limite del 31/12/1998. Si può sempre ricorrere in Cassazione per motivi di legittimità. Viene dunque eliminato un grado di giudizio, e ridistribuita la competenza territoriale delle commissioni dei primi due gradi, passata da un ambito circoscrizionale coincidente con quello dei tribunali, ad uno provinciale, in primo grado, e poi regionale, in secondo grado. Rispetto alla precedente normativa, è stato poi ampliato l'oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie, che potrà riguardare oltre che i tributi erariali (imposte dirette e indirette), anche i tributi comunali e locali (ICI, ICIAP, ecc.), nonchè gli altri tributi attribuiti dalla legge alla loro competenza (imposta straordinaria sui beni di lusso, imposta su patrimonio netto delle imprese, ecc.).
Relativamente all'impugnabilità degli atti, è stato sancito il principio che ciascun atto può essere impugnato solo per vizi propri, a meno che altro atto autonomamente impugnabile adottato precedentemente non sia stato notificato, nel qual caso possono essere impugnati entrambi con lo stesso ricorso.
Il regime transitorio prevede che i processi pendenti presso le commissioni tributarie di I e II grado alla data di insediamento delle commissioni provinciali e regionali vengano attribuiti direttamente a queste ultime, tenuto conto dei criteri di distribuzione della competenza suddetta. Saranno le stesse segreterie, cui sono delegate le attività del personale di cancelleria secondo le norme del c.p.c., ad avvisare le parti, almeno 30 giorni prima dell'udienza di trattazione. Occorre rilevare che a tali procedimenti, oltre che a quelli instaurati dall' 1 aprile, si applicano tutte le nuove regole processuali, che, se pure improntate all'esigenza di fornire alle parti maggiori strumenti a tutela dei propri diritti e caratterizzate proprio per questo motivo anche da una applicabilità generalizzata dalle norme del processo civile (per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo 546/92), tuttavia comportano una maggiore attenzione per il rispetto di tempi, forme e modalità certamente più rigorosi che in precedenza.
Lo stesso decreto è mutato sugli schemi e gli istituti del processo civile: dal contenuto del ricorso, che deve indicare, insieme alle parti ed all'oggetto della domanda, anche i motivi, a pena di inammissibilità e salva la produzione di motivi aggiunti solo in caso di deposito di documenti non conosciuti; all'obbligo di costituzione in giudizio, prima non previsto. Dai poteri istruttori delle commissioni, le quali, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, possono ordinare alle parti il deposito di documenti o disporre consulenza tecnica; all'introduzione nel processo tributario del litisconsorzio necessario, quando l'oggetto del ricorso riguardi indiscindibilmente più soggetti. La nuova procedura, come detto finalizzata a garantire le parti, a causa della maggiore complessità ha portato alla previsione dell'obbligo per il ricorrente e le altre parti diverse dall'Ufficio del Ministero delle Finanze o dall'Ente Locale, di essere assistiti in giudizio da un difensore abilitato, il quale deve essere munito di procura ritualmente conferita: avvocati, procuratori legali, commercialisti, ragionerie e periti commerciali, se iscritti presso i relativi albi professionali, hanno competenza generale, così come gli impiegati a riposo, dopo almeno 20 anni di servizio, delle carriere dirigenziali, direttive e di concetto dell'Amministrazione Finanziaria e i soggetti iscritti negli elenchi degli esperti tributari presso le camere di commercio; nelle materie concernenti la propria attività, i consulenti del lavoro, gli ingegneri, gli architetti, gli agronomi, i geometri, i periti edili...
L'obbligo di assistenza tecnica non sussiste quando il valore della controversia sia inferiore a 5 milioni di lire, in relazione all'importo del tributo al netto di interessi ed eventuali sanzioni o, in caso di provvedimento di irrogazione di sanzioni, alla somma delle stesse.
Allo scopo di fornire alle parti, e segnatamente al contribuente, maggiori strumenti a tutela dei propri diritti, è stato previsto un potere di sospensiva dell'atto impugnato da parte dell'organo giudicante, su richiesta dello stesso contribuente, ammissibile però solo in presenza di un danno grave e irreparabile che potrebbe derivargli dall'atto. e la possibilità di eseguire le decisioni nei confronti dell'Ufficio del Ministero delle Finanze o dell'Ente Locale mediante giudizio di ottemperanza del giudicato, modellato come il precedente istituto dal processo amministrativo. Altri scopi che il legislatore si era previsso erano l'alleggerimento del contenzioso e l'accorciamento dei tempi del processo.
Oltre all'eliminazione di un grado di giudizio e allo stesso obbligo di assistenza tecnica sopra ricordati, sono state perciò introdotte novità nella trattazione: la prima riguarda l'esame preliminare del ricorso, a seguito del quale il Presidente di sezione può impedire che la causa vada in udienza, o perchè dichiara inammissibile il ricorso, o perchè pronuncia provvedimenti di sospensione, interruzione ed estinzione del processo. Altra novità è costituita dalla possibilità che la causa venga conciliata in via parziale o totale, e quindi definita anticipatamente, su richiesta di una qualsiasi delle parti e adesione di tutte le altre.
È importante rilevare come in tal caso se si è in presenza di fatti che potrebbero costituire reato per il quale è ammessa l'oblazione, la conciliazione estingue ogni effetto penale. La trattazione della causa avviene in camera di consiglio, salvo che una delle parti richieda la discussione in pubblica udienza. Anche a scopo deflattivo è previsto nel nuovo processo che alla soccombenza segua la condanna alle spese del giudizio, le quali possono essere compensate solo per giusti motivi.
Ricordiamo infine due novità significative di segno contrastante: l'obbligo di pagare i 2/3 del tributo e degli interessi subito dopo il rigetto del ricorso ad opera della commissione provinciale; e la non applicabilità delle sanzioni non penali, quando la violazione sia stata giustificata da obiettive condizioni di incertezza circa la portata e l'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.