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Il carcere che crea delinquenti. La verità che non vogliamo vedere (di Francesco De Rosa)


C’è una verità che il diritto non può più permettersi di ignorare: il carcere italiano non rieduca. Non è una provocazione, né una posizione ideologica, ma un dato empirico che emerge con forza dalle rilevazioni istituzionali e dagli studi criminologici. In Italia, circa il 60–70% dei detenuti torna a delinquere dopo la scarcerazione, con stime che arrivano fino al 68,7% secondo analisi del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e osservatori indipendenti. Questo significa che quasi due persone su tre, una volta entrate nel circuito penitenziario, vi fanno ritorno. Se questi numeri riguardassero qualsiasi altra politica pubblica, parleremmo senza esitazione di fallimento sistemico. Nel diritto penale, invece, continuiamo a considerarlo fisiologico, quasi inevitabile. Eppure la nostra architettura costituzionale dice esattamente il contrario.  L’articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce in modo inequivocabile che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Non si tratta di un auspicio morale, ma di un vincolo giuridico, ribadito più volte dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 313 del 1990 ha chiarito che la pena non può ridursi a mera afflizione, e con la sentenza n. 349 del 1993 ha riconosciuto nella funzione rieducativa un’espressione diretta della dignità della persona.  Alla luce di questi principi, il dato sulla recidiva assume un significato preciso: non siamo di fronte a una semplice inefficienza amministrativa, ma a una frattura tra norma e realtà, tra Costituzione e sistema penitenziario.  Il carcere, nella sua concreta applicazione, non solo non rieduca, ma produce effetti opposti, diventando un fattore di moltiplicazione della devianza.  Non è difficile comprenderne le ragioni.  La detenzione spesso comporta una contaminazione criminale, mettendo in contatto soggetti con livelli diversi di esperienza delinquenziale; produce stigmatizzazione sociale, rendendo estremamente difficile il reinserimento; e soprattutto non offre strumenti reali per costruire alternative lecite.  È in questo contesto che nasce, non come slogan ma come constatazione empirica, l’idea del carcere come “scuola del crimine”.  A confermare la gravità della situazione è intervenuta anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che nella nota sentenza Torreggiani e altri c. Italia ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, accertando l’esistenza di un sovraffollamento strutturale e di condizioni detentive incompatibili con la dignità umana.  In un contesto in cui le carceri superano spesso il 120–130% della capienza regolamentare, parlare di rieducazione appare non solo irrealistico, ma giuridicamente contraddittorio.  Eppure, ciò che rende questo quadro ancora più inquietante è che le soluzioni sono note e già sperimentate. I dati dimostrano che quando il detenuto è inserito in percorsi lavorativi concreti, la recidiva crolla fino al 3–7%, come evidenziato da studi e analisi diffuse anche da realtà come Ristretti Orizzonti. Analogamente, le misure alternative alla detenzione – affidamento in prova, lavoro esterno, percorsi di reinserimento – mostrano tassi di recidiva inferiori al 10%. Questo significa che la funzione rieducativa non è un’utopia irrealizzabile, ma una possibilità concreta, che il sistema attuale sceglie sistematicamente di non attuare su larga scala. Solo una minoranza dei detenuti lavora, e ancora meno ha accesso a percorsi formativi strutturati, come evidenziato dai dati del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Ministero della Giustizia. Il risultato è un sistema che custodisce, ma non trasforma; che punisce, ma non reintegra; che, in definitiva, restituisce alla società individui spesso più fragili e più pericolosi di prima. A questo punto, il problema non è più solo politico o amministrativo, ma strettamente giuridico.

Quando una pena non realizza la funzione rieducativa prevista dall’articolo 27 Cost., quando non riduce ma aumenta la recidiva, quando si inserisce in un contesto che la stessa giurisprudenza europea ha qualificato come lesivo della dignità umana, si configura un serio dubbio di legittimità costituzionale nella sua concreta applicazione. Non si tratta di negare la funzione della pena, ma di interrogarsi sulla sua attuale configurazione.  Perché una pena che non rieduca non è semplicemente inefficace: è una pena che tradisce il proprio fondamento giuridico. E le conseguenze non sono solo teoriche. Ogni detenuto che esce dal carcere peggiorato è una persona che lo Stato non è riuscito a recuperare, ma è anche un rischio maggiore per la collettività.  Il sistema penitenziario, così come è oggi strutturato, non produce sicurezza, ma la rinvia, la amplifica, la restituisce sotto forma di recidiva. La vera domanda, allora, non è più come migliorare il carcere, ma perché continuiamo a difendere un modello che sappiamo non funzionare. Il problema delle carceri italiane non è che falliscono nel rieducare. È che funzionano perfettamente nel produrre recidiva. E quando la pena produce più criminalità di quanta ne prevenga, non siamo più nel campo della giustizia, ma in quello dell’errore istituzionalizzato. Eppure, c’è chi ci aveva avvisato, silenziosamente: “Il grado di civiltà di una società si misura dalle sue prigioni.” — Fëdor Dostoevskij

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